Documento cardinale del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è la relazione stesa a seguito della valutazione della rischi. Questo documento deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a particolari rischi come stress lavoro-correlato, lavoratori in stato di gravidanza, così come quelle legate alle differenze di genere, età, etnia e Tipologia contrattuale.
Il documento può presentarsi in formato cartaceo o informatico ma deve sempre essere custodito all’interno dell’azienda (in caso di supporto informatico è necessario possedere anche l’applicazione per poter accedere al documento); Il documento inoltre, per essere valido, deve essere munito di dati certa o attestata dalla sottoscrizione, oltre che dal datore di lavoro, anche responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, e dal medico competente (ove nominato).
I contenuti obbligatori per la stesura di un DVR completo sono:
- La relazione sulla valutazione della risorsa nell’ambiente di lavoro, facendo riferimento ai criteri utilizzati;
- Un elenco delle misure di prevenzione e protezione utilizzate (misure collettive, misure organizzative, dispositivi di protezione individuale ..);
- Un programma di azioni di miglioramento sui sistemi di prevenzione e protezione per aumentare via via il livello di sicurezza;
- La descrizione delle procedure di attuazione dei sistemi di prevenzione e protezione e l’indicazione dei soggetti coinvolti in tali procedure, con definizione di incarichi specifici;
- Indicazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori e del Medico Competente;
- L’indicazione e la descrizione delle mansioni a rischio che richiedono un’idoneità professionale.
La valutazione dei rischi, e quindi la stesura del relativo documento, devono essere fatti entro novanta giorni dall’apertura di una nuova attività lavorativa; Inoltre, ogni qualvolta intervenga una qualsiasi modifica all’interno del ciclo produttivo e/o nell’organizzazione aziendale, il DVR deve essere aggiornato e adeguato alla nuova realtà aziendale.